Onorevoli Colleghi! - Oggetto della presente proposta di legge è la risoluzione consensuale e negoziale delle controversie civili, ovvero l'insieme delle procedure di conciliazione e di mediazione intese a mettere in contatto le parti per addivenire ad una soluzione autodeterminata dei conflitti.
      Il fenomeno delle tecniche alternative di risoluzione delle liti è al nostro ordinamento pressoché sconosciuto, sebbene il prepotente movimento di affermazione di tali procedure - che ha prodotto anche la presentazione, da parte della Commissione europea, del «Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale» - abbia negli ultimi anni coinvolto anche l'Italia.
      Nelle diverse esperienze ordinamentali in cui tali procedure sono da tempo diffuse ed operanti, in particolar modo in quelle di area anglofona, esse vengono indicate come alternative dispute resolution (ADR), con tale denominazione comprendendo fenomeni eterogenei, con cui si promuovono iniziative di risoluzione dei conflitti che non contemplano la decisione del giudice ordinario competente.
      L'ordinamento statunitense è senz'altro quello in cui la loro articolazione raggiunge una complessità ed una ampiezza tali, da dispiegarne in pieno forza e pregi; l'espressione ADR, infatti, va interpretata ed intesa in relazione all'esperienza di riferimento, al contesto.
      Negli Stati Uniti sotto il nome di ADR sono raggruppati fenomeni molto eterogenei, semplicemente accomunati dall'elemento negativo di essere estranei all'esercizio della potestà giurisdizionale dello

 

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Stato, e questo fa sì che se ne contino almeno sei tipi differenti, in relazione alle necessità del conflitto, ma tutti con l'intento di restaurare il rapporto in pericolo.
      L'esperienza USA, infatti, esemplifica nel migliore dei modi la capacità di tali sistemi di dare risposta alla complessità della società moderna, che non può più accontentarsi della tradizionale amministrazione della giustizia, che implica tempi lunghi e procedure costose, ma necessita di strade più veloci, economiche, semplici e vicine alle esigenze dei soggetti coinvolti nel conflitto.
      D'altronde, il moltiplicarsi dei rapporti economici, l'allargamento delle possibilità di sostenere le spese di un giudizio, l'avanzare della coscienza democratica, causano una sempre crescente domanda di giustizia difficile da soddisfare ed una mancata risposta si traduce automaticamente in fenomeni di denegata giustizia.
      L'inserimento nella Costituzione dei princìpi del giusto processo, inoltre, mette ancor più in risalto, aggravandola, tale crisi.
      Va dato atto al legislatore di avere fatto, da pochi anni a questa parte, forse a causa dell'acuirsi della già drammatica situazione della giustizia civile, dei tentativi: sono state dunque introdotte la figura del giudice di pace, le sezioni stralcio per lo smaltimento dell'arretrato, si è rafforzata la tendenza ad affidare ad autorità indipendenti funzioni paragiurisdizionali rivolte a risolvere i conflitti.
      Il fenomeno conciliativo non è invece stato individuato come una valida soluzione, sebbene nel nostro ordinamento questo non sia completamente senza precedenti, tant'è che la figura del giudice di pace ed altri elementi mutuati dall'esperienza francese erano presenti nella legislazione preunitaria, in particolare in quella del Regno di Napoli.
      Nella legislazione repubblicana, la introduzione di elementi di stampo vagamente conciliativo si è avuta negli ultimi anni, con il conferimento di rilevanza giuridica a procedure operanti nell'ambito dell'autonomia privata, volte ad assicurare ai singoli un giudizio, una valutazione preventiva, una soluzione conciliativa, come per l'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle controversie tra imprese e consumatori o per l'attività delle camere di conciliazione istituite presso le corti di appello.
      A questi elementi conciliativi «paragiurisdizionali», possiamo aggiungere i momenti in cui l'ordinamento riconosce ai giudici togati funzioni conciliative, ovvero la funzione conciliativa del presidente del tribunale in materia di separazione personale, le conciliazioni in tema di contratti agrari, in tema di rapporti di lavoro, in tema di equo canone.
      Tutte queste tecniche sono state contrassegnate da un sostanziale fallimento e la ragione di tale fallimento e del ritardo del nostro Paese in questo campo è di natura essenzialmente culturale; c'è, infatti, ancora scetticismo nei confronti di una figura diversa da quella del giudice togato, dato che l'amministrazione della giustizia ruota ancora fondamentalmente intorno ad esso.
      A questo si aggiungono motivi di ordine procedurale, poiché l'architettura attuale del processo, per quanto lenta, macchinosa e dunque «ingiusta», è comunque ritenuta fonte primaria del rispetto delle garanzie giurisdizionali.
      Tali pregiudizi vanno superati, anzitutto con una conoscenza di quello che realmente rappresentano le procedure di risoluzione alternativa delle controversie e dei vantaggi che esse comportano. Esse, infatti, si distinguono dal processo civile e dall'arbitrato perché non perseguono l'attribuzione della ragione all'una o all'altra parte, ma soluzioni che soddisfino gli interessi di tutte le parti coinvolte, con notevole riduzione dei costi rispetto ad un giudizio ordinario, tempi più brevi, semplificazione delle procedure.
      Semplificazione non vuole dire minori garanzie, sotto tutti gli aspetti. In primo luogo l'informazione: i cittadini devono conoscere i meccanismi ed essere messi in condizione di valutare preventivamente conseguenze e costi delle varie scelte; in
 

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secondo luogo, occorre garantire l'indipendenza e la qualificazione professionale del soggetto cui sono affidate tali procedure.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta di legge detta i princìpi e le finalità della legge, l'articolo 2 reca la definizione della procedura di risoluzione consensuale negoziale delle controversie civili, mentre, agli articoli 3, 4 e 5 sono previste, rispettivamente, la disciplina per la individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio della conciliazione, la predisposizione di appositi elenchi di esperti conciliatori e mediatori, nonché le disposizioni relative alla formazione professionale.
      All'articolo 6, invece, sono previste le modalità di svolgimento dell'attività di informazione sulle procedure conciliative.
      La disposizione di cui all'articolo 7 è finalizzata all'istituzione della Commissione nazionale per la risoluzione negoziale delle controversie civili, organo di garanzia e controllo dei servizi e dell'attività delle associazioni per la conciliazione.
      Negli articoli da 8 a 12 sono definite le norme procedurali in materia di conciliazione.
      L'articolo 13 reca la copertura finanziaria e l'articolo 14 fissa la data di entrata in vigore della legge.
 

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